Avvio di un procedimento di Mediazione
Avviare un procedimento di mediazione è molto semplice.
All’atto di presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell’OCMIE designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre i quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo e ha una durata non superiore a quattro mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione.
Tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperti dal segreto professionale e non possono essere utilizzati in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice.
Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti o su proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può essere omologato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo (nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione).
Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo.
I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore e che è a carico di entrambe le parti in causa.