Organismo di Conciliazione e Mediazione Italo Estero

tempi ridotti, risparmi certi, etica e professionalità

Avvio di un procedimento di Mediazione

Avviare un procedimento di mediazione è molto semplice.

All’atto di presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell’OCMIE designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre i quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo e ha una durata non superiore a quattro mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione.

Tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperti dal segreto professionale e non possono essere utilizzati in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice.

Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti o su proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può essere omologato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo (nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione).

Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo.

I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore e che è a carico di entrambe le parti in causa.


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Progetto di fusione

Considerando che: - la CAIE e l’OCMIE hanno grandi affinità e finalità essenzialmente analoghe; - entrambe sono state costituite dalla Fondazione Italiani e sono partecipate dalla stessa;

  • sono presiedute dallo stesso Presidente; 
  • condividono il luogo in cui hanno sede;
  • le loro attività sono dirette in favore dei cittadini italiani, oriundi o residenti all’estero; 
  • per economia di sforzi e di spesa, la CAIE e l’OCMIE hanno avvertito l’opportunità di fondersi in una unica entità;

una fusione per incorporazione della CAIE nell’OCMIE (già iscritta nel registro degli enti mediatori presso il Ministero della giustizia ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28).



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