Organismo di Conciliazione e Mediazione Italo Estero

tempi ridotti, risparmi certi, etica e professionalità

Il Codice Etico

PREMESSA

Il mediatore si impegna ad osservare le norme di legge di cui al d.lgs 4 marzo n 28 e successive modificazioni, nonché a svolgere l’attività nel rispetto del Codice europeo di condotta dei mediatori e delle disposizioni seguenti.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1.Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’

2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; – il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza,
eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: – sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.


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Progetto di fusione

Considerando che: - la CAIE e l’OCMIE hanno grandi affinità e finalità essenzialmente analoghe; - entrambe sono state costituite dalla Fondazione Italiani e sono partecipate dalla stessa;

  • sono presiedute dallo stesso Presidente; 
  • condividono il luogo in cui hanno sede;
  • le loro attività sono dirette in favore dei cittadini italiani, oriundi o residenti all’estero; 
  • per economia di sforzi e di spesa, la CAIE e l’OCMIE hanno avvertito l’opportunità di fondersi in una unica entità;

una fusione per incorporazione della CAIE nell’OCMIE (già iscritta nel registro degli enti mediatori presso il Ministero della giustizia ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28).



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