Il Codice Etico
PREMESSA
Il mediatore si impegna ad osservare le norme di legge di cui al d.lgs 4 marzo n 28 e successive modificazioni, nonché a svolgere l’attività nel rispetto del Codice europeo di condotta dei mediatori e delle disposizioni seguenti.
ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1.Competenza I mediatori devono essere
competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi
rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo
aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di
mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso
alla professione.
1.2. Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle
date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare
l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della
preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso
proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in
merito.
1.3. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere
la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e
dignitoso.
ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano
sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un
conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di
agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze
includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con
una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro
genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; –
il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di
mediatore per una o più parti. Il dovere di informazione costituisce un
obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti
delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e
deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento
di mediazione.
ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte
nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di
mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello
stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima
dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente
accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse
le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo
al mediatore e alle parti.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo
conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei
rapporti di forza,
eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni
normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della
controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in
cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di
regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare
le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che
tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il
mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel
caso in cui: – sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non
azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla
competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o – il
mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente
condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure
appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi
su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il
mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria
competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono
formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo
esecutivo.
ART. 4 RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.