Regolamento dell'OCMIE
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO
(testo come modificato con delibera del consiglio di amministrazione 28 ottobre 2011)
PREMESSA
1. Con atto Notaio Giulio Majo 28 dicembre 2010 è stato costituito l’Organismo di Mediazione e Conciliazione Italo Estero (di seguito OCMIE), il cui Statuto, prevede la risoluzione delle controversie mediante forme alternative di giustizia.
2. Con il presente regolamento si intende disciplinare la procedura di mediazione facendo riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ed alle norme ivi richiamate, nonché all’art. 7 decreto Ministero Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 e alle modifiche introdotte con decreto Ministero Giustizia 6 luglio 2011 n. 145.
3. L’Organismo di Conciliazione Italo Estero, svolge le sue funzioni mettendo a disposizione persone e mezzi ai fini della risoluzione di vertenze ai sensi e nel rispetto della normativa citata.
ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Ove non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili, il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, che le parti intendono risolvere stragiudizialmente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’OCMIE in riferimento a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
3. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche concordate tra le parti ed il mediatore.
ART. 2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1.La parte che intende avviare il procedimento di mediazione può presentare la relativa domanda :
a) depositando apposita istanza di avvio presso la sede di Roma in Via del Seminario 102, dalle ore 10 alle ore 13.30 di ciascun giorno feriale, tranne il sabato, previo appuntamento, da fissare nei suddetti orari, con la segreteria (tel. 06.89524353) che, acquisita l’istanza con il fascicolo dei documenti, ne rilascia ricevuta con l’indicazione del giorno e l’ora di ricezione; o
b) inviando una richiesta scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede di cui sopra.
2. Presso le sedi secondarie ed i recapiti la domanda di mediazione verrà presentata secondo i termini e le modalità da queste stabilite.
3. L’istanza deve contenere:
- la indicazione dell’organismo di mediazione prescelto (Organismo di Conciliazione e Mediazione Italo Estero);
- le generalità, il domicilio, il codice fiscale della persona che intende accedere alla mediazione o del suo rappresentante legale, compresa, ove possibile, l’indicazione del recapito telefonico, fax e posta elettronica;
- le generalità ed il domicilio (ove possibile il codice fiscale) della persona che si intende convenire nel procedimento di mediazione;
- la esposizione dei fatti e la determinazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda;
- il valore della lite, determinato ai sensi del codice di procedura civile;
- la sottoscrizione della parte o del suo rappresentante legale.
4. La Mediazione ha una durata di tre mesi dal deposito dell’istanza.
5. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
6. La segreteria, ricevuta l’istanza, la trasmette per raccomandata con ricevuta di ritorno alla parte convenuta nell’indirizzo indicato in domanda, potendo ulteriormente notiziare la stessa con altri mezzi idonei e più rapidi (procedure telematiche). L’istante può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo per effettuare le comunicazioni alla controparte.
7. A titolo di fondo rimborso spese la parte istante, contestualmente al deposito dell’istanza, è tenuta ad allegare attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario in favore dell’”OCMIE, dell’importo di Euro 50,00 (cinquanta/00).
ART. 3 SEDE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali dell’OCMIE, che assolve funzioni di segreteria, in Roma via del Seminario 102, ovvero presso sedi secondarie o recapiti.
2. Con l’accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo, il procedimento, anche limitatamente ad alcune fasi, potrà svolgersi in altro luogo.
ART. 4 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE. PRIMA COMPARIZIONE
1.Il mediatore è scelto tra le persone inserite nell’elenco dell’OCMIE.
La segreteria inoltra la domanda ed il fascicolo al Presidente dell’Organismo per la designazione del mediatore.
2. Il Presidente dell’Organismo, o un suo delegato, sceglie il mediatore, che abbia i requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, tra quelli iscritti presso l’Organismo nell’elenco dei mediatori, ovvero nell’elenco speciale dei mediatori esperti nella materia internazionale, garantendone nel caso concreto la riservatezza, l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Il Presidente, attenendosi a quanto previsto nell’art. 3 comma 1 lett. B) del decreto Ministero Giustizia 6 luglio 2011 n. 145 provvede alla nomina del mediatore tenendo conto della specifica competenza professionale ( giuridica, economica, tecno scientifica, umanistica medica ecc. ) nonché del grado di competenza in materia di mediazione ( periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, grado di specializzazione, contributi scientifici redatti, numero di mediazioni svolte, numero di mediazioni svolte con successo ecc…) e di ogni altra circostanza inerente l’oggetto della controversia. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Presidente, sono da considerarsi di normale gestione, la nomina potrà avvenire nell’ambito di coloro che non hanno ancora svolto attività di mediazione.
3. Il Presidente fissa la data e l’ora del primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
4. Le parti di comune accordo possono designare quale mediatore persona in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni. Il Presidente dell’Organismo, o un suo delegato, verifica la legittimità della scelta operata dalle parti, fissa la data e l’ora del primo incontro, revocando la nomina del mediatore da lui designato, ove avesse nel frattempo provveduto.
5. Le parti sono tenute a dichiarare che nulla hanno in contrario a che la persona designata assuma l’incarico di mediatore.
6. Se una delle parti dichiara di non voler accettare la designazione del mediatore, si procede alla nomina di un nuovo mediatore.
7. Nel caso le parti non concordassero sul nominativo del nuovo mediatore, il Presidente dell’Organismo, o un suo delegato, fornisce alle stesse una nuova lista di nominativi ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i nominativi indicati.
8. L’OCMIE nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana di età. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’OCMIE nomina il mediatore tra i nominativi proposti.
9. Il primo incontro fra le parti viene fissato in un orario compreso tra le dieci e le sedici di un giorno feriale, escluso il sabato, salvo che le parti, con il consenso del mediatore, non stabiliscano di comune accordo la data e l’orario.
10. La parte convenuta, comparendo di persona o a mezzo di proprio rappresentante, in sede di primo incontro innanzi il mediatore, espone le proprie ragioni, anche con il deposito di deduzioni scritte e documentazioni, con eventuale formulazione di domanda riconvenzionale e di chiamata di un terzo.
11. La parte convenuta dichiara di concordare circa il valore della lite indicato nella domanda di mediazione o indica altro valore. Qualora vi sia divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti: in ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
12. Se il convenuto non compare senza giustificato motivo in sede di primo incontro, il mediatore, verificata la regolarità della comunicazione a partecipare al procedimento di mediazione, ne dà atto nel verbale di cui all’art. 11 comma 4 decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, che verrà sottoscritto dal mediatore e dalla parte istante. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
13. La segreteria, ove la persona del mediatore, la data e l’orario del primo incontro non siano stati concordati tra le parti, invita queste a ritirare la relativa comunicazione personalmente o a mezzo di persona munita di delega scritta; ove ciò non sia possibile, la comunicazione è inviata via fax o e-mail, seguita da raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione del mediatore e della data del primo incontro deve intervenire almeno sette giorni prima di detta data.
ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.
1. In sede di primo incontro, prima dell’inizio del procedimento, il mediatore dichiara di accettare la nomina e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dalla legge e dal codice etico redatto dall’Organismo. A tal fine, con dichiarazione sottoscritta a verbale, dichiara “di essere nelle condizioni per poter svolgere l’incarico con assoluta imparzialità, riservandosi di informare immediatamente l’Organismo e le parti nel caso in cui dovessero sopravvenire ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione”.
2. L’OCMIE, in caso di conoscenza di sopravvenute ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità del procedimento, anche a seguito della predetta comunicazione del mediatore, di cui al comma 1 del presente articolo, o in ogni altra circostanza in cui quest’ultimo comunichi di non poter prestare la propria opera, sentite le parti, sostituisce il mediatore.
In ogni caso, ove nel corso del procedimento intervengano cause di incompatibilità nonché qualunque altra causa che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della mediazione, il mediatore o le parti lo dichiarano con qualsiasi mezzo e si procede alla nomina di altro mediatore.
Per l’incompatibilità a svolgere l’incarico di mediatore si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti; sono comunque incompatibili con la funzione di mediatore i magistrati, ordinari e amministrativi e onorari, di ogni ordine e grado, che siano ancora in servizio, ancorché in aspettativa o fuori ruolo, i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici in servizio, i parlamentari e consiglieri regionali e comunque coloro che si trovano in una situazione prevista dall’art. 51 codice procedura civile.
3. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo sulla sostituzione decide il consigliere di amministrazione più anziano.
ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1. Ciascuna parte può partecipare alla procedura di mediazione di persona, ovvero tramite rappresentante legale munito di procura con firma autenticata; può altresì farsi assistere da una o due persone di propria fiducia.
2. Le persone giuridiche partecipano a mezzo del loro rappresentante legale o di un suo delegato munito di delega scritta autenticata.
ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
1. Di ogni incontro verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal mediatore e dalle parti. Il verbale dovrà tener conto del dovere di riservatezza di cui all’art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dell’art. 12 del presente regolamento. Copia del verbale verrà consegnata alle parti.
2. Il mediatore, accertato l’avvenuto pagamento di cui ai commi 2 e 9 dell’art. 16 del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180,nel testo modificato dall’art. 5 del Decreto 6 luglio 2011 n. 145, invita le parti a raggiungere un accordo amichevole di definizione della controversia.
3. Se l’accordo non viene raggiunto, il mediatore dà inizio al procedimento di mediazione.
4. Il mediatore è libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
6. Il mediatore può procedere alla nomina di un consulente tecnico, avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. A tal fine il mediatore fissa un incontro tra le parti e il consulente per l’accettazione della nomina, la formulazione dei quesiti ed il termine per il deposito della relazione del consulente non superiore a quindici giorni; fissa altresì la data dell’incontro per l’esame della relazione. Le parti, in sede di formulazione dei quesiti, possono indicare il nominativo della persona che intendono far partecipare alle operazioni di consulenza. Il consulente è tenuto a consegnare copia della relazione a ciascuna parte, almeno due giorni prima della data fissata per l’esame della consulenza. In sede di incontro per l’esame della consulenza, il mediatore esperisce un nuovo tentativo di conciliazione.
7. In qualunque fase del procedimento, le parti possono pervenire ad un accordo amichevole ovvero richiedere che il mediatore formuli una proposta di conciliazione.
8. Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero accettata la proposta di conciliazione, il mediatore ne dà atto a verbale, al quale è trascritto o allegato il testo dell’accordo medesimo o della proposta accettata. Il processo verbale e l’accordo raggiunto o il testo della proposta accettata debbono essere sottoscritti dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione o l’impossibilità della parte di sottoscrivere.
ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
- .1La mediazione si considera conclusa quando:
- una parte non partecipa alla procedura;
- impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- è stato raggiunto un accordo amichevole per iscritto con conseguente redazione del verbale;
- le parti hanno aderito alla proposta di conciliazione con redazione del processo verbale.
- sono decorsi centoventi giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti e l’assenso dell’Organismo.
2. Al termine del procedimento di mediazione le parti compileranno la scheda per la valutazione del servizio secondo il modello allegato al presente regolamento con la sottoscrizione e l’indicazione delle proprie generalità, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 9 MANCATO ACCORDO
1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore, se richiesto dalle parti, formula una proposta di conciliazione.
2. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti a cura della segreteria. A tal fine la segreteria invita le parti o i loro rappresentanti a ritirare la comunicazione personalmente o a mezzo di persona munita di delega scritta; ove ciò non sia possibile, la comunicazione è inviata via fax o e-mail, seguita da raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Le parti debbono far pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni l’accettazione o il rifiuto della proposta, mediante deposito in segreteria o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).
ART. 10 RISERVATEZZA
1. Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’OCMIE e comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza secondo quanto disposto dall’art. 9 decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.
2. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno dell’OCMIE non possono essere obbligati a rendere dichiarazioni e informazioni, né a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione;
- la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentono;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
4. Fatti, documenti, informazioni altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito della mediazione.
5 . Le disposizioni di cui ai commi precedenti riguardano anche il mediatore in tirocinio previsto dall’art. 2 del decreto Ministero Giustizia 6.7.2011 n. 145.
ART. 11 INDENNITA’
1. Per i criteri di determinazione dell’indennità si fa riferimento all’art.16, del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 nel testo modificato dall’art. 5 del Decreto 6 luglio 2011 n. 145.
2. Salvo diverso accordo, per l’importo delle indennità di mediazione che ciascuna parte deve versare in egual misura all’OCMIE, comprendenti le spese amministrative e l’onorario del mediatore, si fa riferimento alla Tabella predisposta dall’Organismo.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso va a carico solidale delle parti e viene stabilito con delibera dell’OCMIE ovvero concordato con le parti.
Art. 12 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI, DELL’OCMIE E DEL MEDIATORE
1. E’ di competenza esclusiva delle parti:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito
dell’istanza;
b. le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
e. la determinazione del valore della controversia;
f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g. le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più
domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
h. l’onere di dare avvio al procedimento di mediazione e comunicarne la domanda alle altre parti in tempo utile ad evitare prescrizioni e decadenze in corso.
ART. 13 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TIROCINIO ASSISTITO
1. L’OCMIE iscriverà in apposito registro secondo ordine cronologico numerato, ciascun procedimento di mediazione.
2. L’OCMIE conserverà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione tutti gli atti del procedimento di mediazione; trascorsi tre anni dalla definizione del procedimento verrà conservato solo l’atto conclusivo.
3. E’ garantito il diritto di accesso delle parti agli atti da essi depositati nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte, degli atti depositati nella propria sessione separata.
4. I dati raccolti dall’OCMIE sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
5. Verrà consentito gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 nel testo modificato dall’art. del decreto 6 luglio 2011 n. 145. Al tirocinio assistito potrà partecipare, a semplice richiesta, ciascun mediatore iscritto nell’elenco dell’Organismo; il Presidente assegnerà al richiedente il procedimento di mediazione cui partecipare. La richiesta di coloro che non figurano iscritti nell’elenco dell’Organismo verrà esaminata dal Consiglio di amministrazione, che delibererà la ammissione al tirocinio nel rispetto delle direttive del Ministero della Giustizia. Della partecipazione al tirocinio assistito verrà dato atto nel verbale di cui al precedente art. 7 comma 1.
ART. 14 LEGGE APPLICABILE
La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
ART. 15 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, regolamenti ivi richiamati e successive modificazioni.
Criteri di determinazione delle indennità e della tabella delle indennità
Per le indennità e le modalità di pagamento si fa riferimento all’art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, nel testo modificato dall’art. 5 del decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ciascuna parte deve corrispondere gli importi dovuti prima dell’incontro di mediazione in misura non inferiore al 50%. L’eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell’incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e OCMIE.
TABELLA DELLE INDENNITA’
Valore della lite |
Spesa | (per ciascuna parte) |
Fino a Euro 1.000 | - | Euro 65 |
da Euro 1.001 | a Euro 5.000 | Euro 130 |
da Euro 5.001 | a Euro 10.000 | Euro 240 |
da Euro 10.001 | a Euro 25.000 | Euro 360 |
da Euro 25.001 | a Euro 50.000 | Euro 600 |
da Euro 50.001 | a Euro 250.000 | Euro 1.000 |
da Euro 250.001 | a Euro 500.000 | Euro 2.000 |
da Euro 500.001 | a Euro 2.500.000 | Euro 3.800 |
da Euro 2.500.001 | a Euro 5.000.000 | Euro 5.200 |
Oltre Euro 5.000.000 | Euro 9.200 |